Morosità

Morosità

Ultima modifica: 15/11/23

Con il termine “morosità” si definisce la situazione in cui si trova l’utente non in regola con il pagamento delle bollette.

Dal 1° gennaio 2020 è entrata in vigore la delibera (311/2019/R/idr) dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) recante “Regolazione della Morosità nel Servizio Idrico Integrato (REMSI)” : tra le novità  introdotte troviamo i concetti di “limitazione “e di “sospensione” del servizio.

  • Per “limitazione” si intende la riduzione del flusso erogato, garantendo il “quantitativo essenziale” fissato dalla legge in 50 litri/giorno/occupante e si applica solo alle utenze domestiche residenti;
  • Per “sospensione”, invece, si intende un’interruzione della fornitura d’acqua, senza risoluzione del contratto e senza rimozione del misuratore.

Sono individuate due categorie di utenze “non disalimentabili”:

  • quelle pubbliche (come ospedali, scuole, caserme, stazioni di polizia, ecc.)
  • e quelle domestiche residenziali dirette (non condominiali) che abbiano ottenuto il Bonus sociale idrico (cosiddette utenze vulnerabili).

Le altre utenze domestiche residenti, che non godono del Bonus Idrico, in caso del perdurare della morosità possono essere dapprima limitate (quando tecnicamente possibile), in seguito, trascorsi almeno 25 giorni, possono essere sospese (cioè può essere interrotto il flusso idrico e sigillate). Se, a seguito di ciò, l’utente moroso manomette la rete o rimuove i sigilli, l’utenza può essere disattivata. L’utenza può essere inoltre disattivata in caso di morosità pregressa.

Le altre categorie di utenze (commerciale, artigianale, agricolo, ecc.) sono sempre sospendibili e disattivabili.


La REMSI prevede che:

  • trascorsi almeno 10 giorni solari dalla scadenza della fattura non pagata, il gestore invii un “sollecito bonario” all’utente con tutta una serie di informazioni per il versamento del dovuto e l’avviso delle procedure in cui può incorrere;
  • trascorsi almeno 25 giorni solari dalla data di scadenza della fattura, se è già stato inviato il sollecito bonario e sono trascorsi almeno 15 giorni dal suo invio, il gestore può procedere alla “messa in mora” a mezzo PEC o raccomandata con indicazione che potrà essere attuata l’eventuale limitazione della fornitura (se tecnicamente possibile), la sospensione o la disattivazione. Preventivamente il gestore provvede a incamerare, se costituito, il deposito cauzionale, che dovrà poi essere nuovamente versato.

L’Utente moroso ha la possibilità di richiedere la rateizzazione del debito nelle fasi di “sollecito bonario” e “di messa in mora” ed in generale qualora l’importo della fattura superi almeno dell’80% il valore economico del consumo medio annuo degli ultimi 12 mesi.

I costi di spedizione del sollecito bonario e/o della comunicazione di messa in mora saranno a carico dell’utente moroso nonché gli interessi di mora. Agli utenti che non siano beneficiari di bonus idrico, saranno anche richiesti i costi del limitatore e della sua installazione, di sospensione o disattivazione e i successivi costi di ripristino o riattivazione dell’utenza.

Infine, la delibera 311/2019/R/idr di ARERA all’art. 10 definisce con quale importo ed in quali casi il cliente ha diritto ad essere indennizzato:

1. indennizzo automatico pari a 30 euro:

  • a) in tutti i casi in cui la fornitura sia stata sospesa, ovvero disattivata per morosità ad un utente finale non disalimentabile;
  • b) in tutti i casi in cui in relazione ad un utente finale domestico residente il gestore abbia proceduto con la disattivazione della fornitura per morosità (ad eccezione dei casi di manomissione dei sigilli o di mancato pagamento di obblighi riferiti ai 24 mesi precedenti la costituzione in mora anche tenendo conto di eventuali rateizzazioni);
  • c) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità in assenza di invio della comunicazione di costituzione in mora;
  • d) qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità nonostante l’utente finale abbia provveduto a comunicare l’avvenuto pagamento nei tempi e con le modalità previste;

2. indennizzo automatico pari a 10 euro, qualora la fornitura sia stata limitata, sospesa o disattivata per morosità, in presenza di invio della comunicazione di costituzione in mora ma:

  • a) in anticipo rispetto al termine indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
  • b) l’utente finale abbia inoltrato richiesta di rateizzazione nei tempi e con le modalità previste;
  • c) non sia stato rispettato il termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna della medesima al vettore postale, qualora il gestore non sia in grado di documentare la data di invio;
  • d) non sia stato inviato il sollecito bonario di pagamento.